Investigazioni Penali

Art. 391 ter
Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.

  1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:
    • la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
    • le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
    • l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
    • i fatti sui quali verte la dichiarazione.
  2. La dichiarazione è allegata alla relazione.
  3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391-bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.